C. INTERVENTI PREVISTI

L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A punto 4, per un periodo minimo nei seguenti termini:

Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

Inoltre potranno essere presentate nuovamente le domande di incentivo di assunzione e/o somministrazione presentate sul precedente avviso dote impresa (MI218) ma che al momento della presentazione non sono state accolte per esaurimento delle risorse sull’ Asse I.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

L’incentivo è graduato in relazione:

  1. Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:
Fascia d'aiuto Tempo indeterminato Tempo determinato
Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi Di 12 mesi
Fascia 1 13.200,00 € 2.750,00 € 4.950,00 € 10.450,00 €
Fascia 2 14.300,00 € 3.300,00 € 5.500,00 € 11.000,00 €
Fascia 3 17.400,00 € 4.025,00 € 6.900,00 € 12.650,00 €
Fascia 4 19.200,00 € 4.600,00 € 8.050,00 € 13.800,00 €
Fascia d'aiuto Somministrato
Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi Da 12 mesi
Fascia 1 2.750,00 € 4.950,00 € 10.450,00 €
Fascia 2 3.300,00 € 5.500,00 € 11.000,00 €
Fascia 3 4.025,00 € 6.900,00 € 12.650,00 €
Fascia 4 4.600,00 € 8.050,00 € 13.800,00 €
  1. Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99:
Fascia d'aiuto Tempo indeterminato tempo determinato somministrato
Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi Di 12 mesi Da 12 mesi
Fascia 1 13.200,00 € 4.950,00 € 10.450,00 € 10.450,00 €
Fascia 2 14.300,00 € 5.500,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
Fascia 3 17.400,00 € 6.900,00 € 12.650,00 € 12.650,00 €
Fascia 4 19.200,00 € 8.050,00 € 13.800,00 € 13.800,00 €

Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse.

L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo, ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimentoe maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

In caso di interruzione anticipata per dimissioni del lavoratore o per altre cause imputabili allo stesso, saràriconosciuto l’incentivo a seconda della tipologia e della fascia di riferimento della durata del contrattoeffettiva, ferma restando la durata minima prevista dall’avviso.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro (es. licenziamento, mancato superamento di prova etc.), l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare:

L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare che l’incentivo richiesto non superi il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.

L'incentivo assunzionale non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato,nella stessa azienda o in aziende ad essa collegate, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.

Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.

Modalità e tempi della rendicontazione

L’incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell’effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l’impresa è tenuta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.

La domanda di liquidazione dell’incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:

Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A , svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n. 7763/2018. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio e sarà quindi questo a presentare domanda di contributo e rendicontazione.

Qualora l’indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

L’importo rimborsato copre la quota dell’indennità effettivamente erogata (se prevista) e le spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 4.000.

L’erogazione del contributo è vincolata alla verifica di una percentuale di presenza almeno del 70% tenendo conto dei seguenti aspetti:

  • a percentuale di presenza del 70% ai fini del riconoscimento dell'indennità potrà essere conteggiatamensilmente o comunque riferendosi al periodo oggetto della singola erogazione, sulla base dei giorni o dell’orario di presenza previsto dal progetto di tirocinio;
  • i periodi di chiusura aziendale o di malattia certificata possono essere scomputati ai fini del conteggiodella percentuale di presenza minima;

Sono comunque liquidabili mensilità che abbiano, anche al netto dei periodi scomputati, un periodo non inferiore a 14 giorni.

La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all’attivazione del tirocinio.

Sono ammissibili domande di rimborso di tirocini attivati a partire dal 10/02/2024.

Inoltre potranno essere presentate nuovamente le domande di rimborso per l’attivazione di tirocini presentate sul precedente avviso dote impresa (MI218) ma che al momento della presentazione non sono state accolte per esaurimento delle risorse sull’ Asse I. Con riferimento al ruolo del soggetto promotore nell'ambito di Dote Impresa - Tirocini, il dispositivo prevede che gli Enti promotori possano essere delegati a presentare la domanda di rimborso, assumendosi l'onere di coprire i costi del tirocinio. A tal fine, si specifica che l'Ente promotore non eroga l'indennità a nome e per conto delle province e delle Città metropolitane. Tuttavia, nel suo ruolo di soggetto promotore, si impegna a sostenere i costi obbligatori del tirocinio. Resta ferma la possibilità, in presenza di risorse disponibili, di richiedere il rimborso dei costi sostenuti attraverso il dispositivo Dote Impresa.

Si sottolinea che l'obbligo di corrispondere l'indennità di tirocinio, se previsto dal progetto presentato, rimane a carico del soggetto ospitante o, se concordato tra le parti, del soggetto promotore indipendentemente dal riconoscimento del contributo da parte di Dote Impresa.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:

  • entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
  • dallo scadere dei 12 mesi dall’avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.

La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l’avvenuto pagamento dell’indennità del lavoratore in azienda, e degli eventuali altri costi.

L’agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio extracurriculare nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.

Il presente Asse è destinato alle imprese di cui al punto 3 del paragrafo A.

In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all’adattamento delle caratteristiche aziendali atte all’inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente Bando e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di “mantenimento” sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

Servizi ammessi:

  • Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili e/o per le persone direttamente coinvolte nella sfera lavorativa della persona con disabilità), del tutor aziendale e/o disability manager, con possibilità di riconoscimento delle relative spese fino a 60 giorni prima:
    • delle scadenze assunzionali inserite all’interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall’impresa e/o dalle cooperative sociali;
    • dell’assunzione;
    • della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
  • Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
  • Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
  • Consulenza per la selezione di ausili e adattamento del posto di lavoro, con possibilità di riconoscimento delle relative spese fino a 60 giorni prima:
    • delle scadenze assunzionali inserite all’interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall’impresa e/o dalle cooperative sociali;
    • dell’assunzione;
    • o della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
  • Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell’invalidità del personale già assunto cui sia stata certificata dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.

Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi prenotabili totalmente o parzialmente. I servizi possono essere erogati da:

  • operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n.1334/2023;
  • professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
  • associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
  • società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
  • cooperative sociali.

È previsto il contributo per il costo reale esposto di € 4.000 per ogni avviamento previsto da parte dell’impresa proponente, fino ad un massimo di € 20.000 per l’attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati. Il contributo può essere riconosciuto in anticipo per il 50% all’avvio del progetto e per il restante 50%, in sede di rendicontazione, verificato il conseguimento del risultato occupazionale per ogni avviamento previsto. In caso di mancata richiesta di anticipo, il contributo sarà riconosciuto a saldo, in sede di rendicontazione, verificato il conseguimento del risultato occupazionale.

L’impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere contemporaneamente anche soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di comunicazione di ammissione della domanda.

In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 3 del paragrafo A, contributi per l’acquisto di ausili e per l’adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l’inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c),punto 4 del paragrafo A.

Interventi ammessi:

  • Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
  • Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
  • Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
  • Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono disuperare o ridurre le condizionidi svantaggio);
  • Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.

L’ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione della documentazione attestante:

  • l’avvenuta nuova assunzione di una persona disabile, iscritta alle liste del collocamento mirato;
  • la riduzione della capacità lavorativa o l’aggravamento nel corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del paragrafo A.

Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 15.000.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione della concessione dell’agevolazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di approvazione del bando.

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99,i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell’ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.

Presso l’isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritte al Collocamento Mirato.

L’isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di “Formazione in situazione” ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali.

La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell’identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi.

La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell’ambito di una convenzione con il collocamento mirato aisensi della disciplina prevista dalla L.68/99, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l’attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l’esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all’art.14 D.lgs. n.276/2003. Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.

L’ammissibilità al contributo è condizionata:

  • alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l’impresa e il Collocamento Mirato previste dalla disciplina di quest’ultimo, con l’eventuale presenza di una Cooperativa sociale;
  • alla presentazione di un progetto di sviluppo dell’Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di 3 partecipanti, che possono non essere - per tutta la durata del progetto - gli stessi selezionati in fase iniziale, così che il numero minimo sia sempre garantito;
  • alla durata di almeno 2 anni.

Il progetto di sviluppo di isola formativa potrà essere presentato anche da più imprese che nel progetto indicheranno un capofila che presenterà la domanda di contributo e la suddivisione delle posizioni di tirocinio da attivare.

Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione di una nuova isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei primi 18 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

Il contributo erogato sarà riconosciuto per un ammontare massimo di € 15.000 per ciascun partecipante perun massimo di 5 partecipanti a progetto, per coprire le spese di:

  • consulenza per definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento;
  • adattamento posti di lavoro:
  • acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti);
  • tutoraggio e accompagnamento al lavoro (per un massimo di € 11.000 a partecipante);
  • indennità di partecipazione minima di 300€/mese a tirocinante, in riferimento all’allegato A_DGR 7763/2018.

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo)del partecipante contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

L’azienda potrà richiedere un anticipo pari al 30% del contributo totale del progetto, con presentazione contestuale di fidejussione, alla Provincia/Città metropolitana di Milano.

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote unica lavoro - ambito disabilità finanziata mediante il Fondo L.R. n.13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del presente Bando:

  • Servizi consulenza,
  • Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.

Agevolazioni previste per aziende non in obbligo

Per le aziende non in obbligo che desiderino attivare un’isola formativa, la quota minima di partecipanti è pari a 2, invece che 3 come per le aziende in obbligo.

In aggiunta a questo, alle aziende non in obbligo, il 20% del contributo viene erogato indipendentemente dal risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione dei costi sostenuti potrà essere presentata in due modalità. La prima prevede che non venga richiesto alcun anticipo, pertanto, la domanda di liquidazione dei costi può essere presentata:

  • Primo acconto: entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall’avvio dell’isola formativa, per i costi effettivamente rendicontanti e comunque per un importo non superiore al 30% del massimale totale ammesso;
  • Secondo acconto: entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall’avvio dell’isola formativa, per i costi effettivamente rendicontanti e comunque per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso;
  • Saldo: entro 60 giorni, trascorsi 18 mesi dall’avvio dell’isola formativa (Domanda di liquidazione finale).

Nel caso in cui il richiedente abbia richiesto anticipo non dovrà presentare la domanda relativa al primo acconto.

La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dei servizi ammessi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di comunicazione di ammissione della domanda.

L’intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l’inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che, a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell’attuale mercato del lavoro. Per queste persone l’inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l’unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento “protetto”, che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda.

Sono previsti due tipi di intervento:

L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.

Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale. Per ramo d'impresa s'intende lo sviluppo, da parte di una cooperativa sociale di tipo B, di un'articolazione funzionalmente autonoma, di un'attività economica non ancora attiva alla data del 01/04/2024 indicando uno o più codici ATECO differenti da quanto già presente.

Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS.

In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale. I soggetti beneficiari potranno prevedere, il coinvolgimento di altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

  • Centri per l'Impiego/Agenzie per il lavoro;
  • Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
  • Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
  • Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
  • Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
  • Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99.

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 24mesi dall’ammissione della domanda, le cui attività di realizzazione devono concludersi entro la data di fine progetto segnalata all’interno della domanda di contributo, che evidenzi:

  • l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
  • l'idea imprenditoriale;
  • il business plan;
  • l’esperienza professionale del proponente e la conoscenza del mercato di riferimento;
  • il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
  • le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
  • l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
  • il preventivo economico per macro-voci di spesa;
  • il cronogramma delle attività.

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno una persona disabile.

Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo. L’intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:

  • spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (come ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;
  • spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo massimo del 30% del costo del progetto.

Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di:

  • € 45.000 condizionato all’assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato
  • €. 30.000 condizionato all’assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato
  • €. 15.000 condizionato all’assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato

Le assunzioni dovranno avvenire entro la fine del progetto e dovranno essere a tempo indeterminato o tempo determinato di 12 mesi.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.

La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo modalità e tempistiche previste dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di comunicazione di ammissione della domanda.

Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte all’apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di persone con disabilità:

  • occupate presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi,
  • in tirocinio per un periodo dai 12 ai 24 mesi (massimo), nella transizione verso altre aziende.

Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.

Per accedere al contributo massimo di € 6.000 la Cooperativa sociale di tipo B deve presentare progetti di accompagnamento all’inserimento del lavoratore disabile in azienda e alla sua assunzione, anche avvenuti nei 90 giorni antecedenti all’approvazione della richiesta di contributo da parte Città metropolitana di Milano. L’azienda dovrà attestarne l’avvenuta assunzione tramite autodichiarazione.L’incentivo verrà erogato alla Cooperativa sociale di tipo B a fronte:

  • dell’avvenuta nuova assunzione presso l’azienda;
  • dell’erogazione dei servizi di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento in azienda realizzati dopo l’assunzione secondo modalità e tempistiche previste nel progetto. L’azienda dovrà attestarnel’avvenuta esecuzione tramite autodichiarazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini dei 60 giorni dallo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso).

La domanda di erogazione dell’agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sistema informativo “Sintesi” e secondo le modalità indicate dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.